Covid-19 – Il DPCM dell’11 giugno 2020 relativo l’attività sportiva

Pubblichiamo di seguito la parte relativa all’ambito sportivo del provvedimento che consente, tra l’altro, dal 12 giugno lo svolgimento di eventi e competizioni sportive a porte chiuse e senza presenza di pubblico.

E’ stato pubblicato il DPCM del 11 giugno 2020. Pubblichiamo di seguito la parte relativa all’ambito sportivo.

“d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili.”

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LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE

In allegato le LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE, emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f).

Si specifica che tali Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale.

Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi (qui quello della FCI).

In questo quadro normativo, le presenti Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della società Sport e Salute S.p.A., sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”.

Questo documento si basa sul contributo tecnico e scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

 

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FASE 2 – Chiarimenti riguardo l’attività sportiva

Pubblicate sul sito del Governo alcune note esplicative riguardo la riapertura del 4 maggio che riguardano anche l’uso della bicicletta.

Sono state pubblicate, sul sito del Governo le risposte ad alcuni dei dubbi relativi la Fase2 che partirà dal 4 maggio. Per quanto riguarda l’attività sportiva, in osservanza delle disposizioni governative – fatte salve le disposizioni delle singole Regioni indicate in calce e fatta salva ogni eventuale ed ulteriore indicazione interpretativa dovesse giungere nei prossimi giorni, di cui provvederemo a fornire tempestiva comunicazione – varranno dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 le seguenti indicazioni:

Art. 1 comma 1 g) del DPCM 26 Aprile 2020

“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”.

Con nota odierna il Governo ha chiarito che “al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. “ L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale”

Pertanto:

– dal 4 maggio sarà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; pertanto non è più necessaria la “prossimità dell’abitazione” per rendere possibile l’attività sportiva e motoria. Si può correre, passeggiare, andare in bici senza limitazioni salvo quella del farlo in forma individuale e rispettando il distanziamento sociale. Per quanto concerne le modalità di accompagnamento dei minori/diversamente abili non appena disponibili forniremo indicazioni più precise anche rispetto alle ulteriori ordinanze regionali che potrebbero essere emanate al riguardo; si veda ad esempio quella della regione Sicilia riportata più in basso.

– Non sono consentiti eventi e competizioni sportive; come pure manifestazioni sportive con la presenza di pubblico;

– fermo restando il distanziamento sociale di due metri ed il rispetto delle emanande linee guida, il 4 maggio possono riprendere senza alcun assembramento, a porte chiuse, le sessioni di allenamento di atleti di discipline sportive individuali professionisti e “non professionisti”, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Per detto riconoscimento è in corso la definizione dei criteri per la compilazione delle liste degli atleti che si potranno allenare di cui verrà data pronta notizia.

Gli impianti sportivi potranno riaprire quindi solo per gli atleti di interesse nazionale indicati da Coni, Cip e Federazioni.

Ai fini di tali attività verranno emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

– Per quanto riguarda gli sport di squadra, non è stata ancora fissata una data per la ripresa; si ipotizza la data del 18 maggio.

– Restano chiuse palestre e centri sportivi ed al momento non è stata indicata alcuna data per la loro riapertura al pubblico, anche se era stata avanzata una ipotesi – in forma condizionata – per l’8 giugno ma sono ancora al vaglio del Governo le dinamiche della riapertura sport per sport anche in base alla classificazione degli sport per livello di rischio contagio.

Si pubblica inoltre in allegato la circolare del Ministero dell’Interno relativa la ripresa dell’attività che contiene anche un chiarimento riguardo l’attività sportiva, che si riporta di seguito:

Attività Motoria e Sportiva

L’art. 1 comma 1 lettera f) del DPCM 26/04/2020 consente lo svolgimento di attività motoria e sportiva sia individualmente che con accompagnatore ( per minori o persone non autosufficienti) nel rispetto della distanza interpersonale di un metro per l’attività motoria e di due metri per l’attività sportiva.

La norma, pertanto, non solo introduce l’attività sportiva tra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite di prossimità alla propria abitazione.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita agli atleti, professionisti o non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

Circolare Ministero dell’Interno

Fonte: Federazione Ciclistica Italiana

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